Il Giudice, nell’ambito della prova presuntiva del fatto negativo acquisibile anche attraverso fatti positivi, può considerare i fatti indicati dal lavoratore ed acquisiti al processo.
Ciò non vale però ad invertire l’onere della prova: è il datore di lavoro a dover provare che al momento del licenziamento non sussisteva alcuna posizione analoga a quella soppressa per l’espletamento di mansioni equivalenti e che aveva prospettato dipendente, senza ottenerne il consenso, la possibilità di un reimpiego in mansioni inferiori rientranti nel suo bagaglio professionale ovvero già svolte, contestualmente o in precedenza, senza che sia previsto un obbligo dal datore di lavoro di fornire un’ulteriore o diversa formazione per la salvaguardia del posto di lavoro.
Cassazione Civile, Sezione Lavoro, ordinanza 22 febbraio 2021 n. 467