Ponendo fine a un contrasto fra varie sentenze della Corte di Cassazione, la Corte di Giustizia con le pronunzie 19.11.2015 (causa C-74/15) e 14.9.2016 (causa C – 534/15), ha ritenuto che le regole uniformi concernenti le clausole abusive devono applicarsi a qualunque contratto stipulato tra professionista e consumatore e che l’oggetto del contratto è, al riguardo, irrilevante. La tutela del consumatore che si trovi in posizione di inferiorità, cui è ispirata la Direttiva n. 93/13, è particolarmente importante nel caso di contratto di garanzia o di fideiussione.
Le decisioni della Corte di Giustizia indicano – quale criterio per la positiva identificazione di un fideiussore nell’ambito della categoria del consumatore – la valutazione se il rapporto contrattuale di cui alla fideiussione nel concreto rientri oppur no nell’ambito di attività estranee all’esercizio della eventuale professione specificamente svolta dal soggetto che ha prestato la garanzia.
Pertanto, deve essere considerato consumatore la persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale, stipuli il contratto di garanzia per finalità non inerenti allo svolgimento di tale attività.
Cassazione Civile, Sezione VI – 1, ordinanza 16 gennaio 2020 n. 742