12.06.2017
Fallimento – Abusiva concessione di credito – Legittimazione del Curatore: limiti

Il Curatore fallimentare è legittimato ad agire in rappresentanza dei creditori limitatamente alle azioni di massa, aventi carattere indistinto quanto ai possibili beneficiari del loro esito positivo e quindi non è legittimato a proporre nei confronti del finanziatore l’azione di illecito aquiliano per il risarcimento dei danni causati ai creditori dall’abusiva concessione di credito, trattandosi di strumento di reintegrazione del patrimonio del singolo creditore (ricollegabile alla previsione di cui all’art. 2395 cod. civ.), considerato anche che il danno dovrebbe essere valutato caso per caso nella sua esistenza ed entità, distinguendo la diversa configurabilità del pregiudizio a seconda che i creditori siano antecedenti o successivi all’attività di sovvenzione abusiva.

Diverso è il caso di cui alla sentenza Cass. n. 13413 del 2010 la cui peculiarità consiste nella condanna dell’amministratore e direttore della banca in concorso in bancarotta fraudolenta e ricorso abusivo al credito, da cui viene desunto il concorso della banca convenuta in relazione alla condotta del proprio funzionario nella responsabilità per mala gestio dell’amministratore. In questo caso la responsabilità della banca si basa sul medesimo titolo della responsabilità dell’amministratore, sicché la banca, tramite la condotta del suo funzionario, concorre nell’abusivo ricorso al credito dell’amministratore.

Cassazione Civile, III Sezione, sentenza 2 maggio 2017 n. 11798

Per un’applicazione del principio di cui al secondo periodo, si veda Tribunale Milano, Sezione Imprese, sentenza 22 maggio 2017 n. 5762

-